Sussiste l’accusa a carico del Ministro Salvini?

Feb 19th, 2019 | Di cc | Categoria: Politica

Il Tribunale dei Ministri di Catania ha imputato il Ministro Salvini del reato di sequestro di persona aggravato a carico perché, impedendo al Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione di esitare tempestivamente la richiesta di POS (place of safety) presentata formalmente dall’ IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Centre), in violazione delle norme internazionali in materia di soccorso in mare e le correlate norme di attuazione nazionali, ha di fatto bloccato lo sbarco dei migranti, determinandone consapevolmente l’illegittima privazione della libertà personale.

Il Tribunale, per effetto della configurazione che ne dà la SOP 009/15,qualifica l’indicazione del POS come atto endoprocedimentale vincolato nell’an, per cui esso sarebbe stato un atto dovuto per il Ministro.

La SOP 009/15 (Standard Operating Procedure) che lo stesso Tribunale qualifica come “direttiva” è un atto interno del Comando Generale delle Capitanerie di Porto il cui scopo è quello di definire, in “via provvisoria e sperimentale” (la direttiva risale al settembre 2015) le procedure da seguire per una più rapida e tempestiva individuazione del POS (Place of Safety) nei casi in cui l’IMRCC abbia assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso. Esso è un atto di organizzazione interna che costituisce una tipica manifestazione di potestà contenente ordini alle autorità gerarchicamente subordinate; esso non è strutturalmente dissimile dagli ordini provvedimenti amministrativi e non ha né rilevanza esterna, né normativa e pertanto non poteva impegnare il Ministro, vincolato alle sole norme che regolano la materia, che non possono essere integrate da un provvedimento interno privo di rilevanza normativa.

Le norme contenute nelle Convenzioni Solas (Safety of life at sea) e SAR (Search and Rescue) come integrate e modificate dalle risoluzioni IMO 155/(78); 167/(78) e 153/(78), non lasciano dubbi che debba essere il governo responsabile della zona SAR in cui sono stati tratti in salvo i naufraghi a dover indicare il POS, come tra l’altro riconosce anche il Tribunale dei Ministri di Catania nel proprio provvedimento alle pagine 9 e 10. Inoltre la Circolare IMO FAL.3/Circ.194 del 22 gennaio 2009 stabilisce che tutti soggetti coinvolti debbano cooperare per garantire che lo sbarco avvenga rapidamente, ma che è il governo dello Stato responsabile della zona SAR in cui le persone sono state salvate che ha la responsabilità primaria (… exercise primary responsibility…) di garantire che si raggiunga l’auspicata collaborazione.

Il Tribunale ritiene che la competenza dell’indicazione del POS fosse dell’Italia perché Paese di primo contatto che è tenuto comunque ad intervenire, quando ciò non sia fatto dal governo della zona SAR in cui è stato effettuato il salvataggio, ma le norme che prevedono tale intervento sostitutivo nulla dicono in merito alla designazione del Pos, che resta attribuita comunque al governo della zona SAR in cui è avvenuto il salvataggio, il quale ha la primaria responsabilità a far sì che si raggiunga la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti per lo sbarco delle persone soccorse, per le quali non vi è un obbligo da parte dello Stato di consentirne lo sbarco che sottostà a due principi generali di diritto internazionale, che possono entrare in conflitto tra di loro: la sovranità dello Stato sul suo territorio e il divieto di respingimento (non refoulement).

Aniello Cuomo

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