“I privilegiati” Quante volte ci e’ capitato di sentire parlare degli stipendi e dei trattamenti riservati ai nostri parlamentari e Consiglieri Regionali e definire privilegiati questi nostri rappresentanti . A marzo si svolgono le Regionali in Campania ed una flotta di aspiranti consiglieri, o per dire meglio Onorevoli regionali, visto che cosi amano farsi chiamare, si accinge ad affilare le armi . Il nostro giornale, per fare chiarezza, ha condotto una inchiesta speciale sui guadagni dei parlamentari italiani e dei Consiglieri Regionali. Di seguito riportiamo i risultati:La prima voce è l’indennità, quella che nel linguaggio comune è definita “stipendio”, seguono la diaria e i rimborsi per le “spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori”, per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all’estero, per le spese telefoniche.Completano la scheda le voci sull’assegno di fine mandato, le prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.
Indennità parlamentare
L’indennità, prevista dalla Costituzione all’art. 69, è determinata in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965. È fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. Tale misura è stata rideterminata in riduzione dall’art. 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).L’indennità è corrisposta per 12 mensilità. L’importo mensile - che, a seguito della delibera dell’Ufficio di Presidenza del 17 gennaio 2006, è stato ridotto del 10% - è pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute previdenziali (€ 784,14) e assistenziali (€ 526,66) della quota contributiva per l’assegno vitalizio (€ 1.006,51) e della ritenuta fiscale (€ 3.899,75).
Diaria
Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n.1261 del 1965.La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell’Assemblea in cui si svolgono votazioni, che avvengono con il procedimento elettronico.È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell’arco della giornata.
Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori
A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al deputato è attribuita una somma mensile di 4.190 euro, che viene erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza.Ai deputati non è riconosciuto alcun rimborso per le spese postali a decorrere dal 1990.
Spese di trasporto e spese di viaggio
I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.Per i trasferimenti dal luogo di residenza all’aeroporto più vicino e tra l’aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l’aeroporto più vicino al luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.I deputati, qualora si rechino all’estero per ragioni di studio o connesse all’attività parlamentare, possono richiedere un rimborso per le spese sostenute entro un limite massimo annuo di 3.100,00 euro.
Soppressione dei rimborsi per i viaggi di studio all’estero
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 23 luglio 2007 il rimborso delle spese sostenute dai deputati per viaggi all’estero per ragioni di studio o connesse all’attività parlamentare è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Spese telefoniche
I deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro per le spese telefoniche. La Camera non fornisce ai deputati telefoni cellulari.
Assistenza sanitaria
Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 4,5 per cento della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.
Assegno di fine mandato
Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l’assegno di fine mandato, che è pari all’80 per cento dell’importo mensile lordo dell’indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).
Assegno vitalizio
Il deputato versa mensilmente una quota - l’8,6 per cento, pari a 1.006,51 euro - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997.In base alle norme contenute in tale Regolamento, il deputato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato parlamentare svolti.L’importo dell’assegno varia da un minimo del 25 per cento a un massimo dell’80 per cento dell’indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.Il Regolamento prevede infine la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale.EMOLUMENTI A FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI NOTE ESPLICATIVE GENERALI I dati si riferiscono alla rilevazione effettuata a LUGLIO 2007 . Gli statuti regionali riconoscono ai consiglieri la corresponsione di indennità di carica e di funzione (o indennità senza alcuna specificazione), il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato, le indennità differite (al termine del mandato) e l’assegno vitalizio.Ciascuna regione disciplina questi oggetti con proprie leggi e, in taluni casi, con regolamenti interni del Consiglio regionale o deliberazioni di altra natura. In alcuni casi la legge regionale fissa il principio e demanda la puntuale determinazione di indennità e rimborsi a successive deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza . La composizione del trattamento economico che compete ai consiglieri può essere così schematizzata:1. indennità di carica e di funzione;2. diaria e rimborso di spese:a. diaria per rimborso spese determinate in misura forfetaria; b. rimborso di spese commisurate a servizi; 3. indennità di fine mandato;4. assegno vitalizio;5. assicurazione contro infortuni e invalidità. Nella maggior parte delle regioni l’indennità riconosciuta ai consiglieri regionali è costituita da due voci: una, chiamata “Indennità di carica”, è corrisposta in misura uguale a tutti i consiglieri; l’altra, indicata come “Indennità di funzione” si aggiunge alla prima ed è attribuita ai consiglieri che ricoprono talune cariche nel Consiglio o nella Giunta . La legge della regione determina le cariche cui essa spetta e la misura della indennità per ognuna di esse. In tutte le regioni l’indennità riconosciuta ai consiglieri è estesa anche ai componenti “laici” della giunta regionale. Il prospetto che segue mostra -a fronte per ciascuna regione -la misura di queste due voci e ne indica il parametro di commisurazione. Le caratteristiche e le differenze che connotano le due indennità nella disciplina che ne hanno dato le regioni sono riassunte ai punti 1, 2 e 3 e a questi fanno capo i rinvii posti ne! prospetto:1. Indennità di carica: costituisce l’indennità base, è una percentuale dell’indennità lorda percepita dai componenti del Parlamento nazionale ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Molte regioni - Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Toscana, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige - assumono esplicitamente come parametro la indennità percepita dai componenti della Camera deideputati. Diverso parametro assume invece la regione Umbria, che collega l’indennità dei consiglieri al trattamento economico dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.2. Indennità di funzione: per l’esercizio di determinate funzioni spetta ai consiglieri una ulteriore quota, sempre in percentuale, della medesima indennità lorda spettante ai componenti della Camera dei deputati - o membri del Parlamento. Alcune regioni per questa parte di indennità assumono, invece, altri parametri: la indennità di base dei consiglieri - (Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia), indennità di funzione spettanti adeterminate cariche - Friuli-Venezia Giulia o altre cariche dello Stato nel caso della Sardegna per il Presidente della Regione. In altri casi infine, fermo restando il parametro iniziale, la determinazione delle indennità di funzione è demandata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Sardegna) o dell’Assemblea regionale (Sicilia).3. La indennità è invece considerata unitariamente nelle seguenti regioni:- in Puglia e in Umbria la indennità è unica ed è uguale per tutti i consiglieri;alla diversa funzione corrisponde invece - in entrambe le regioni - una modulazione delladiaria;- in Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise, Piemonte è unica ed è comprensiva di una maggiorazione per determinate cariche.Dopo quanto sopra illustrato, ad alcuni di voi lettori verrà il pensiero di immaginare la flotta di candidati.