I somministratori di lavoro, una realtà in ogni città
Ott 14th, 2009 | Di cc | Categoria: Cronaca di Napoli
In Italia si nasconde un esercito di lavoratori interinali. La parola “interinali” deriva dal latino interim, ovvero, provvisorio. Questa espressione oramai dagli anni 90 prende piede nelle nuove tipologie di contratti lavorativi. Dal 2003 ad oggi sono numerose le agenzie interinali che lavorano in larga scala con multinazionali e piccole aziende per la creazione di nuovi posti di lavoro per giovani e meno giovani , in quasi tutti i rami : dall’area marketing alla gestione risorse, dai magazzini ai call center. Anche alcuni enti statali e parastatali hanno adottato il metodo di contratto di somministrazione per lavoratori a termine, che può essere rinnovato per non più di 4 volte . Dopo il quarto rinnovo lavorativo per legge l’Azienda utilizzatrice deve assumere il somministrato per farlo diventare un dipendente a tutti gli effetti (fatta eccezione per il Contratto Nazionale dei Lavoratori Somministrati dei call center che hanno un massimale di rinnovo di 6volte).Con questo procedimento l’Azienda utilizzatrice riesce ad assumere più persone allo stesso tempo avendo minori spese, sia in ambito fiscale che a carattere tecnico. Ciò non significa che il somministrato non abbia diritti. Sempre secondo il CCNL , il lavoratore somministrato ha gli stessi diritti del dipendente dell’azienda come avviene la somministrazione del lavoro? La somministrazione avviene tramite 3 figure:· il Ministero del Lavoro che autorizza le Agenzie per il lavoro (o Interinali) che stipulano il contratto con il lavoratore;· l’Azienda utilizzatrice ( o Ente pubblico,ecc.) che ricerca il lavoratore in base ad un target di riferimento in base alla mansione;· il Lavoratore.Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l’agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell’azienda utilizzatrice.Il lavoratore, come si diceva, è legato da un rapporto lavorativo con un somministratore, un soggetto autorizzato secondo precise regole previste dalla legge, da parte del Ministero del lavoro e definita agenzia per il lavoro, registrata in un apposito albo. Il “prestatore” di lavoro, pertanto viene richiesto, e dunque utilizzato, da un terzo soggetto utilizzatore, in sostanza l’azienda, nel periodo interessato ne assume tuttavia la direzione ed il controllo, con possibilità di utilizzazione in appalto e di distacco presso altre strutture, alla stregua di qualsiasi altro dipendente e quindi seguendo le regole contrattuali previste. L’utilizzatore non assume tuttavia il potere disciplinare che rimane riservato al somministratore, salvo tuttavia l’onere per il primo di comunicare a questi gli elementi che possano costituire oggetto di contestazione disciplinare. Al lavoratore spetta una retribuzione non inferiore a quella dei lavoratori dipendenti dal soggetto utilizzatore, ed alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali sono obbligati in solido il somministratore e l’utilizzatore. A titolo di sanzione civile la legge prevede che il mancato rispetto delle disposizioni del decreto predetto portano a costituire in capo all’utilizzatore un rapporto di lavoro subordinato ordinario. Esistono due tipologie di contratto somministrato:1. contratti part time, cioè a tempo parziale; 2. contratti full time, cioè a tempo pieno. A Napoli esistono tre società, piu’ accreditate, con sede al centro direzionale, ed altre piccole realtà sparse un po’ per tutta la provincia. Vista la crisi mondiale, che colpisce anche l’Italia, si puo’ veramente credere che questa realtà del lavoro somministrato, ormai sempre piu’ presente in ogni città, possa essere un volano per svoltare ed abbandonare il pensiero del posto di lavoro fisso. Ai posteri l’ardua sentenza