Italicum
Mar 13th, 2014 | Di cc | Categoria: Politica, Spettacoli e CulturaProviamo a capirci qualcosa:
Si tratta di un sistema misto maggioritario-proporzionale, o meglio, di un proporzionale corretto con un premio di maggioranza, con ballottaggio eventuale e liste bloccate e corte.
SOGLIE DI SBARRAMENTO:
12% dei voti validi espressi per le coalizioni di liste (in cui vi sia almeno una lista collegata che ottiene il 4,5% su base nazionale oppure una lista rappresentativa di una minoranza linguistica presentata in un collegio plurinominale in una regione speciale con tutela delle minoranze, che ottiene il 20% dei voti espressi nelle circoscrizioni della regione medesima).
4,5% dei voti validi espressi per le singole liste presentate nell’ambito di una coalizione;
8% dei voti validi espressi per le singole liste senza coalizione;
20% per le liste rappresentative di minoranze linguistiche;
la percentuale è calcolata sui voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione il cui statuto speciale prevede la tutela delle minoranze linguist
PREMIO DI MAGGIORANZA:
E’previsto un premio di maggioranza pari al 15% dei seggi alla lista o alla coalizione di liste che raggiunga il 37% dei voti validi espressi su base nazionale al primo turno. In ogni caso, la coalizione vincente al primo turno non può comunque avere più del 55% dei seggi (340 seggi).
Al fine del conteggio dei voti per la coalizione, sono esclusi i voti ottenuti dalle liste che non si presentano in almeno un quarto dei collegi, a meno che non superino comunque la soglia nazionale del 4,5%.
BALLOTTAGGIO EVENTUALE :
Se nessuna lista o coalizione di liste raggiunge almeno il 37% dei voti validi espressi su base nazionale, è previsto il ballottaggio tra le due liste o coalizioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da tenersi due settimane dopo il primo turno di elezioni.
Si prevede specificatamente che, in caso di ballottaggio, fra il primo turno e il ballottaggio medesimo non sono consentiti nuovi apparentamenti fra liste o coalizioni.
SEGGI:
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono assegnati proporzionalmente in base ai risultati ottenuti fra le liste che superano gli sbarramenti. La coalizione vincente al primo turno non può comunque avere più di 340 seggi; i restanti 277 vengono ripartiti proporzionalmente fra le altre coalizioni di liste e liste che hanno superato lo sbarramento.
In caso di ballottaggio, alla coalizione vincente vengono assegnati 327 seggi (il 53% dei seggi); i restanti 290 vengono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste o coalizioni.
COLLEGI PLURINOMINALI:
Il Governo è delegato ad adottare, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di definizione dei collegi plurinominali. Il numero dei collegi non potrà essere superiore a 120.
In ogni collegio si vota per una lista di nomi anziché per un solo candidato (eccezion fatta per il Trentino Alto Adige, dove rimangono 8 Il Mattinale – 12/03/2014 18
collegi uninominali e la quota restante di seggi spettanti alla circoscrizione è ripartita secondo il metodo del recupero proporzionale). In ciascun collegio plurinominale si assegnano da 3 a 6 seggi (”fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale
“). L’assegnazione del numero dei seggi è effettuata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione
LISTE BLOCCATE:
Le liste dei candidati vengono consegnate in ordine numerico predefinito (niente preferenze).
LISTE DI CANDIDATI E RACCOLTA FIRME:
Le liste devono essere sottoscritte da almeno 1500 (e non più di 2000) firme di elettori iscritti nei rispettivi collegi plurinominali. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale.
Per le prime elezioni dall’entrata in vigore dell’Italicum “i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere entro il 1° gennaio 2014” non dovranno procedere alla sottoscrizione delle firme per la presentazione delle candidature (come regola generale, la legge vigente prevede che siano esonerati dalla raccolta delle firme i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali).
TUTELA DI GENERE:
Nel complesso delle candidature di circoscrizione, ciascuna lista deve avere il 50% di uomini e il 50% di donne (ciò vuol dire che nell’insieme dei collegi della circoscrizione, il numero dei candidati uomini deve essere pari a quello dei candidati donna). e proporre alternanza di genere nell’ordine numerico (non possono esserci due uomini o due donne Il Mattinale – 12/03/2014 19
consecutivi nella lista). Il mancato rispetto di tali norme comporta la non ammissione della lista.
CANDIDATURE MULTIPLE:
Ogni candidato può concorrere al massimo in 8 collegi plurinominali.
SCHEDE ELETTORALI:
Ci saranno anche i nomi e cognomi dei candidati del collegio plurinominale, oltre al contrassegno e nome della lista.
APPLICAZIONE:
L’Italicum vale solo per l’elezione della Camera dei Deputati (l’Aula ha infatti stralciato l’articolo 2 della proposta di legge, che riguardava le norme per l’elezione del Senato.
Per il Senato della Repubblica, quindi, non essendo prevista nessuna modifica normativa, continua a valere il sistema vigente, e, quindi, il “Porcellum” corretto con la sentenza n. 1/2014 della Consulta, il cosiddetto “Consultellum”: un sistema proporzionale puro, senza premio di maggioranza, con un’assegnazione dei seggi basata sui voti ottenuti a livello regionale.
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