Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva e sentenza della Corte Costituzionale

Nov 14th, 2013 | Di cc | Categoria: Sport

La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 31 ottobre u.s., decidendo sulla base di un ricorso avanzato dalla Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134.Tale articolo istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva” per cui era stato emesso il bando per la presentazione dei relativi progetti.

Secondo la Corte la previsione di finanziamenti a destinazione vincolata può divenire strumento indiretto di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché fonte di sovrapposizione fra politiche e indirizzi del governo centrale e locale.

La Consulta ha pertanto stabilito l’illegittimità del Fondo del governo per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli esistenti.

Preso atto della sentenza, il Dipartimento per lo Sport e l’Ufficio di gabinetto del Ministro per lo Sport stanno lavorando per valutare nuovi strumenti di agevolazione e supporto in materia di impiantistica sportiva e per le politiche attive per lo sport

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