Incandidabilità, decadenza, e interdizione
Ott 24th, 2013 | Di cc | Categoria: PoliticaCerchiamo di fare chiarezza su questi punti
Incandidabilità, decadenza, e interdizione
INCANDIDABILITÀ |
È regolata dal Decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012, noto come Legge Severino. Tale normativa stabilisce che non possono essere candidati e non possono ricoprire la carica di deputato e di senatore “coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni”. L’accertamento delle cause di incandidabilità – che non è mai inferiore ai sei anni - comporta la decadenza da deputato o senatore. |
DECADENZA |
Va insieme alla incandidabilità, qualora il parlamentare o consigliere regionale, provinciale o comunale sia in carica come regolato dalla Legge Severino. È comminata in seguito alla sentenza penale di condanna definitiva superiore a due anni; il testo non chiarisce se questa sanzione sia applicabile o no retroattivamente, la deliberazione spetta comunque alla Camera di appartenenza, che dunque può dire di no, come previsto dall’articolo 66 della Costituzione. |
INTERDIZIONE |
Interdizione dai pubblici uffici: è insieme diversa e sovrapponibile rispetto a quanto previsto dalla “Severino” che riguarda solo eleggibilità e decadenza. Essa è infatti una pena accessoria perpetua o temporanea prevista dall’articolo 28 del codice penale, e priva il condannato del diritto di elettorato attivo e passivo, di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, della qualità di tutore o di curatore, dei gradi e delle dignità accademiche nonché della possibilità di esserne insignito. La durata minima prevista è di un anno, quella massima – nel caso di interdizione temporanea - è di cinque |