Sequestro stabilimenti balneari fascia costiera del Comune di Giugliano in Campania

Ago 1st, 2013 | Di cc | Categoria: Cronaca Regionale

Il provvedimento di sequestro degli stabilimenti balneari eseguito in data 09.07.2013 il G.I.P. dell’Ufficio XXXV del Tribunale di Napoli – dott.ssa Isabella Iaselli – su istanza del P. M. dott. Lucio Giugliano – ed in riferimento al procedimento penale n. 32289/2012 R.G.N.R. sta mettendo in ginocchio la già precaria economia della fascia costiera del Comune di Giugliano in Campania.

L’elemento di sconcerto in tutta la vicenda è dato dal fatto che all’origine del provvedimento vi è una sorta di vuoto legislativo o meglio, l’incapacità del nostro legislatore nel formulare le leggi.

Questi i dati di fatto su cui la Procura e l’Ufficio del G.I.P. fondano il sequestro.

La materia delle concessioni è stata regolamentata per quanto attiene l’aspetto temporale dal D.L. 400/93 convertito dalla L. 494/93 in cui si prevedeva che le concessioni avessero durata di sei anni e che alla scadenza si sarebbero automaticamente prorogate di sei anni in sei anni.

Questa norma ha subito una procedura di infrazione da parte della C.E.E. per violazione dei principi di libero mercato e concorrenza (Direttiva Bolkenstein).

Per “chiudere” la procedura di infrazione lo Stato Italiano emetteva il D.L. 194/2009 convertito dalla L. 25/2010 con cui le concessioni “in essere” venivano prorogate sino al 2015 allo scopo di avere il tempo di emanare una legge quadro sul turismo e per provvedere alla disciplina dei bandi per le assegnazioni delle nuove concessioni. Successivamente la norma sulla stabilità prorogava ulteriormente i termini sino al 31.12.2020.

La C.E.E. non si opponeva a tale proroga ma riteneva la necessità di eliminare – nelle more – la disciplina dei rinnovi sessennali automatici.

Il Parlamento Italiano – ritenendo di aver comunque tutelato gli imprenditori per gli investimenti effettuati e per le obbligazioni assunte attraverso la proroga già emanata – e di non avere quindi alcuna difficoltà ad abrogare la norma relativa ai rinnovi automatici - emanava la L. 217/2011.

La problematica rilevata dai Giudici nasce tutta dalla norma abrogativa e dalla dicitura “in essere” contenuta nella legge istitutiva della proroga. La Procura e l’Ufficio del G.I.P. hanno infatti sostenuto che avendo la L. 217/2011 abrogato una norma perché contraria ai principi europei, tale abrogazione avrebbe effetto retroattivo per cui le concessioni non si sarebbero mai rinnovate di sei anni in sei anni e quindi, alla data di emanazione della legge istitutiva della proroga esse non sarebbero state “in essere” e quindi non potrebbero usufruire della stessa proroga.

Le reali intenzioni del legislatore – che attraverso l’istituzione della proroga intendeva per l’appunto tutelare i concessionari – è stata scavalcata sia dall’approssimazione con la quale è stato redatto il testo della L. abrogativa n. 217/2011, sia dall’interpretazione del combinato disposto tra le due leggi effettuata dai Magistrati per cui il tenore letterale delle norme ha di fatto snaturato la stessa ragione per la quale le proroghe sono state istituite.

Due i dati sconcertati della vicenda:

Per una questione puramente interpretativa della legge si determina di fatto il fallimento di nove aziende che solo dalla stagione balneare traggono i proventi per tutto l’anno nonché il licenziamento di circa 400 dipendenti ai quali tali aziende offrono il lavoro

Nella identica situazione delle concessioni demaniali ricadenti nel Comune di Giugliano si trovano giuridicamente – dal momento che la disciplina normativa ha carattere nazionale – quasi tutte le concessioni demaniali e gli stabilimenti balneari insistenti sul territorio dello Stato ma il provvedimento colpisce esclusivamente le aziende site nel territorio del giuglianese.

 

Giugliano,

I Concessionari

 

(c.s.)

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